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Coronavirus: Sospensione rateazioni INPS e Proroga validità DURC.

L’Inps fornisce istruzioni operative in merito alla sospensione delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa ed alla gestione della verifica della regolarità contributiva (Durc), a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020 recante misure economiche a sostegno dei lavoratori e delle imprese nell’emergenza da COVID-19 (cd. decreto “Cura Italia” cfr. Circolare n. 148/2020 a firma del Direttore Generale).
 
Con riguardo alla gestione delle rateizzazioni dei contributi, l’Inps rinvia a quanto già chiarito sul punto con la circolare n. 37 del 12 marzo scorso, in merito alle sospensioni disposte dal d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 (cfr. nostra circolare pubblicata il 13-03-2020), nella quale aveva specificato che, per quel che riguarda le rateazioni già concesse o in corso di definizione, la sospensione si sarebbe dovuta applicare anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
 
L’Inps chiarisce, inoltre, che le indicazioni sulla sospensione delle rateazioni contenute nella citata circolare n. 37/2020 valgono anche con riferimento alle nuove sospensioni di termini disposte dal d.l. n.18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia").
 
L’Istituto di previdenza precisa infatti che, come previsto dal paragrafo n. 4.1 della circolare n. 37/2020,“entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione”. Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante) - secondo le indicazioni dell’Istituto - il piano di ammortamento rimarrà nello stato “emesso” fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione (con la precisazione che l’assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva”).
 
L’Inps fornisce istruzioni operative anche in merito alla gestione della verifica della regolarità contributiva, precisando che tra i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020” che, secondo quanto disposto dall’articolo 103, 2° comma, d.l. n. 18/2020 “conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”, deve essere incluso anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto - specifica l’Inps  - i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.