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TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER IL SETTORE AGRITURISTICO
 
CONFAGRICOLTURA CALABRIA ED AGRITURIST CALABRIA DIFFIDANO LA REGIONE CALABRIA
 
Di seguito la lettera di diffida inviata alla Regione Calabria.
 
Numerosi nostri associati, titolari di agriturismo, continuano a segnalarci di aver ricevuto,  da parte del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, atti di accertamento e irrogazione di sanzione per il recupero della Tassa di Concessione Regionale di cui alle L.R. n. 1/71 e n. 11/95.
 
Considerato che già con nota del 16 febbraio 2016 , prot. 255 si inviavano le motivazioni per cui la scrivente riteneva infondata tale richiesta.
 
Considerato che la Legge Regionale 31 dicembre 1971 n. 1, all’art. 1, istituisce 4 tipologie di tributi. In nessuna di queste tipologie può essere catalogata l’attività agrituristica.
 
Considerato che legge 11/95, all’art. 1, comma 1,  fa espresso riferimento alla “tariffa” di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230, in nessuna delle 47 “tariffe” riportate nel D.lgs. viene richiamata la concessione regionale per l’esercizio dell’agriturismo, che, ribadiamo, è attività agricola.
 
Considerato che  più sentenze della Corte Suprema di Cassazione (vedi Cass. 13/04/2007 n. 8851 – vedi Cass. 16685/2015) hanno sancito che “per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo.
 
Tenuto conto che l’attività agrituristica, così come normata dalle leggi regionali a voi note, ricade inequivocabilmente nell’ambito della c. d. “attività agricola” a prescindere dalla complementarietà o meno della stessa rispetto alla c. d. “conduzione del fondo”.
Si tratta, quindi, di attività agricola e trova disciplina generale, in primo luogo, nell’art 2135 cc. 
Ciò posto, si evidenzia come l’attività agricola non ricade in alcuna delle previsioni di cui alla legge regionale n. 1 del 1971 posto che, nessuna delle fattispecie che danno legittimazione alla imposizione del tributo prevede l’attività propriamente agricola, quale è quella agrituristica. 
 
Conseguentemente si ribadisce, a nostro avviso, che il recupero dell’imposta in danno delle aziende agrituristiche è frutto di una, quanto mai, illegittima estensione analogica di una debenza tributaria che pone una deroga sostanziale rispetto ai principi generali, in ambito tributario, da ultimo cristallizzati anche nello statuto del contribuente.
 
Ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva ex art.14 delle disposizioni preliminari del Cod. Civ. con riferimento alla legge speciale.
 
Come sopra sottolineato, i giudici di legittimità, peraltro, hanno confermato un orientamento già pacifico in giurisprudenza circa la possibilità di “non utilizzo” di una interpretazione analogica o comunque estensiva riferita ad una norma tributaria.
 
Tale divieto, come anticipato, è stato normato dalla legge 212/2000 (statuto del contribuente) che fa espresso divieto di interpretazione ed applicazione analogica della norma tributaria che appare tassativa nella determinazione del tributo e del soggetto passivo 
 
Riteniamo, pertanto, che l’esercizio di recupero dell’imposta così come attuato in danno delle attività agrituristiche, oltre ad essere foriero di oneri non dovuti appare ontologicamente illegittimo e, rispetto questo, si rileva ogni ritenuta azione, anche di interpello al garante del contribuente.
 
Appare superfluo a tal fine rimarcare come la  Cassazione ha definitivamente riconosciuto all’attività agrituristica la natura di attività agricola, riconoscendone anche i relativi benefici fiscali.
 
I sottoscritti, in definitiva, intendono confermare che  tale disposizione, risulta priva delle qualità e delle condizioni richieste dalla legge per essere riconosciuta giuridicamente valida,  poiché l’attività agrituristica è  connessa e complementare all’agricoltura.
 
In ultimo, non per importanza, preme rimarcare che in ambito nazionale solo la Regione Calabria ha  messo in atto tale disposizione e che la richiesta del tributo non risulta essere applicata uniformemente in tutta la Regione.
 
Per i motivi sopra esposti, come più volte denunciato, riteniamo illegittima la richiesta della tassa di Concessione Regionale e, di conseguenza, si diffida  la Regione, e per essa i Dirigenti in indirizzo, all’emissione di tale tributo  riservandoci di procedere per le vie legali, affiancando le aziende agrituristiche nostre assistite nelle azioni legali che vorranno intentare a tutela dei loro interessi.
 
Distinti saluti
 
Lamezia Terme, lì 09/03/2020
 
                 Alberto Statti                                                                               Mariangela Costantino
Presidente Confagricoltura Calabria                                                 Presidente Agriturist Calabria
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